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Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

  • Gentile Cliente, la presente informativa ha lo scopo di fornire un approfondimento sulla normativa diretta a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul tessuto socioeconomico nazionale, con particolare riferimento alla tematica della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.

    L’art. 11 del D.L. 23/2020, rubricato “Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito”, prevede quanto segue: “1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutivaa quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

    2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su a) i termini per la presentazione al pagamento; b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti; c) i termini previstiall'articolo 9, comma 2, lettere a e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990; d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

    3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386”...

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